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Tasso Alcolemico

 

 

 

 tasso-alcolemico ph La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolemico consentito per legge a chi si mette alla guida di un qualsiasi mezzo motorizzato è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.


In fase di accertamento del reato e di tasso alcolemico superiore allo 1,5%, per chi sta guidando un’auto, viene disposto il sequestro preventivo immediatamente.

 

Per i motociclisti, invece, fino a 0,8% il reato è stato depenalizzato quindi resta solo la sanzione amministrativa con l’aggiunta delle accessorie (multa, decurtazione dei punti e sospensione della patente). Oltre lo 0,8% la situazione diventa grave.
Infatti, scatta la confisca per chi alla guida di una moto arriva Oltre il tasso dello 0,8%.

 

SI TORNA A PIEDI

In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso (fonte: Polizia di Stato).


MULTE, PUNTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Tasso alcolemico e relativa Sanzione:

- tra 0,5 g/l a 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

- tra 0,8 e 1,5g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

- oltre 1,5 g/l: ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
 

LE ECCEZIONI

Per neopatentati (patente da meno di tre anni), per chi ha meno di 21 anni e per i guidatori professionali o chi conduce veicoli che superano le 3,5 tonnellate vale la regola del tasso zero.
 
 
RIFIUTARSI DI FARE L’ALCOLTEST?

La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno
 
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
 
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
 
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
 
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione, inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.

 

 autoscuola amica marsala

 

La patente AM sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori (C.I.G.C), si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni, è proibito trasportare passeggeri e consente di condurre:

• ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3 e velocità massima di 45 km/h.