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Multe - Ricorso al Prefetto

 

 

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Il termine per presentare il ricorso

 

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Non è necessaria l'assistenza di un legale.

 

Come si presenta il ricorso

 

Dal 2003 il Codice della strada consente di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (per esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).

 

Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.

 

Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

 

Come si conclude il procedimento

 

Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta:

 

- se respinge il ricorso emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, ma il termine si interrompe quando l'interessato chiede l'audizione personale e riprende a decorrere solo dopo tale audizione) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;

- se invece accoglie il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

 

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione entro 150 giorni ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa.

 

Quando può essere presentato il ricorso

 

Il ricorso può essere, per esempio, proposto nei seguenti casi:

 

- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;

- manca l'indicazione del luogo, giorno e ora della commessa violazione;

- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);

- manca l'indicazione della norma violata;

- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

 

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

 

- mancanza di un segnale;

- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;

- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni o indicando altre prove).

 

È bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia privilegiata che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali, per cui se si vuole dimostrare una realtà diversa occorre presentare querela di falso, che dovrà essere molto ben documentata perché se non ritenuta veritiera si viene denunciati per calunnia. In generale, il ricorso al prefetto non è indicato quando invece la controversia verte sull'interpretazione di una norma: i prefetti sono tenuti a seguire le circolari interpretative ministeriali, le stesse in base alle quali hanno verosimilmente operato gli agenti. Il ricorso al Prefetto è sconsigliabile anche per infrazioni che comportano il ritiro della patente (o di un altro documento), perché la procedura non ne prevede la restituzione provvisoria in attesa della decisione finale. La decisione prefettizia può essere impugnata davanti al Giudice di pace (che in questo caso funge da organo di appello e non di primo grado come invece accade nel caso descritto nel capoverso successivo), entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

 

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La patente AM sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori (C.I.G.C), si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni, è proibito trasportare passeggeri e consente di condurre:

• ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3 e velocità massima di 45 km/h.