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Gli impianti a gpl montati sui veicoli a motore debbono essere obbligatoriamente collaudati in sede di prima installazione e/o sostituzione delle bombole ed altresì sono oggetto di controllo anche in sede di revisione periodica ex art 80 C.d.s. La verifica e l’approvazione (collaudo) avviene da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che rilascia, in caso di verifica positiva, un adesivo da apporre sulla carta di circolazione riportante alcuni dati significativi dell'impianto.
Le vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente alla data del 31 dicembre 2000 sono munite di un apposito certificato indicante anche la data di scadenza dello stesso; allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Quest’ultima operazione avviene sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.
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Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000" ove:
- la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3"); - i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione. Per il serbatoio gpl non è prevista la revisione, ma solo la sostituzione dopo 10 anni dalla data del collaudo dell'impianto GPL se installato dopo la prima immatricolazione del veicolo o dalla data della prima immatricolazione del veicolo se l'impianto era già installato fin dall'origine del veicolo.
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La patente AM sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori (C.I.G.C), si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni, è proibito trasportare passeggeri e consente di condurre:
• ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3 e velocità massima di 45 km/h.