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Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione. |
La revisione può essere effettuata presso gli Uffici motorizzazione civile o presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti. Da noi puoi prenotare la visita e prova del veicolo. La visita di revisione prevede il controllo di tutte le parti meccaniche soggette ad usura e la verifica del mantenimento degli standard di sicurezza con particolare attenzione verso: funzionamento e corretta regolazione dei dispositivi visivi di illuminazione e segnalazione nonchè dei dispositivi acustici, collaudo dell'impianto frenante degli ammortizzaatori e delle sospensioni. La visita deve inoltre verificare il contenimento delle emissioni inquinanti mediante l'analisi dei gas di scarico. Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione. Se l'esito della revisione è "Ripetere", il veicolo deve essere riparato e successivamente può essere utilizzato in attesa della nuova revisione con esito Regolare, da effettuarsi entro 30 giorni dalla precedente. Se l'esito della revisione è "Sospesa", il veicolo deve essere ricondotto a velocità moderata presso il proprio domicilio e NON può circolare prima di essere riparato ed essere sottoposto nuovamente a revisione con esito Regolare.
Il Codice della Strada vigente prevede delle multe per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti. |
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La patente AM sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori (C.I.G.C), si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni, è proibito trasportare passeggeri e consente di condurre:
• ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3 e velocità massima di 45 km/h.