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Recupero punti patente

 

 

 recupunti ph All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Tale punteggio, annotato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata da apposita tabella, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
 
Ogni variazione del punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ai titolari di patenti rilasciate dopo l'ottobre 2003, per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, le decurtazioni verranno raddoppiate.

 

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei 20 punti. Al conducente che è in possesso di tutti i 20 punti verranno accreditati 2 punti ogni biennio sino ad arrivare a un massimo di 30 punti.
 
Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati, consente di riacquistare punti.

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tal fine viene disposta la revisione della patente di guida (cioè bisogna sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico). Se il titolare della patente non si sottopone al prescritto accertamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato e il documento viene ritirato e conservato dagli organi di polizia stradale.
 
E' possibile ricuperare punti persi frequentando appositi corsi presso le autoscuole o presso enti pubblici autorizzati.
 
La frequenza dei corsi è soggetta alle seguenti condizioni:
- non e' possibile iscriversi ad un corso se non si e' prima ricevuta, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, la comunicazione di decurtazione del punteggio;
- non e' possibile frequentare piu' di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio;
- non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente;
- non è possibile iscriversi ad un corso se si è già azzerata la dotazione di punti sulla propria patente (in tal caso occorre sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico come per conseguire una nuova patente).
 
Per il ricupero dei punti sono previsti due tipi di corsi:
1) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E, i corsi consentono di ricuperare 6 punti, hanno durata di 12 ore e devono essere svolti in un arco temporale non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere;
2) per i titolari di patente di guida delle categoria C, C+E, D, D+E e del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB i corsi consentono di ricuperare 9 punti, hanno durata di 18 ore e devono essere svolti in un arco temporale non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
 
Durante lo svolgimento del corso, sono consentite al massimo:
 
- quattro ore di assenza per i corsi di cui al punto 1);
- sei ore di assenza per i corsi di cui al punto 2).

L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovra' ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver ricuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di ricupero.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso.
 
Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verra' effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.

Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potra' godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di revisione.

 

autoscuola amica marsala 

 

La patente AM sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori (C.I.G.C), si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni, è proibito trasportare passeggeri e consente di condurre:

• ciclomotori di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• tricicli leggeri di cilindrata fino a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h;
• quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg, cilindrata massima di 50 cm3 e velocità massima di 45 km/h.